Note legali: la domanda della settimana (2)

HO CREATO UN PEZZO E VORREI FARLO ASCOLTARE IN GIRO. COME POSSO TUTELARMI?
Una volta scritto un pezzo, una melodia o un accenno di canzone, il primo desiderio di ogni musicista è quello di avere un feedback da amici e colleghi, ma soprattutto di farlo girare tra i cosiddetti “addetti ai lavori” per sollevare l’interesse di qualche etichetta che magari possa investire sul progetto. Tutto legittimo, ma hai pensato a tutelarti prima di farlo?
Innanzitutto, partiamo da un concetto basilare: la tua canzone (che nella Legge sul diritto d’autore viene definita “opera dell’ingegno”) è tutelata per legge sin dal momento della sua creazione o per meglio dire, dal momento in cui l’opera è “entrata nel mondo reale” perché suonata, riprodotta, trascritta o comunque portata al pubblico in una forma percepibile, di modo che non rimanga solo nel pensiero di chi l’ha creata. Questo vuol dire che i diritti d’autore sono riconosciuti nel momento di creazione della canzone (o musica strumentale che sia) senza che sia necessario che venga fissata su un supporto materiale come ad es. uno spartito o un file audio.
Inoltre, sempre per legge si presume autore/compositore, salvo prova contraria, chi è indicato come tale nell’uso dell’opera, dunque, la prima cosa che un musicista può fare è quella di indicarsi come autore ogni volta che usa e diffonde la canzone, ad esempio menzionando autori e compositori (per approfondire la differenza leggi l’articolo della scorsa settimana) durante un live, firmando gli spartiti e via discorrendo.
Seppur utile, quanto appena detto potrebbe non essere sufficiente a provare di essere l’autore dell’opera. Infatti, non essendoci alcuna formalità costitutiva dei diritti, ecco che prima di utilizzare la canzone magari inviandola privatamente a qualcuno oppure addirittura distribuendola online è consigliabile che l’autore ottenga una prova di tempo legalmente certa sulla paternità della sua opera, cioè uno strumento legalmente riconosciuto che attribuisca data e ora certi al possesso di quella determinata canzone da parte del creatore.
Dopotutto la più grande paura di ogni autore è vedersi la propria opera “rubata” da qualcuno, di essere plagiato, e dunque, per quanto sia impossibile impedirlo, è possibile quantomeno procurarsi una prova da tirare fuori al momento giusto nel caso in cui ciò avvenga.
Tra gli strumenti più comuni per tutelarsi in questo senso abbiamo:
- Il deposito presso SIAE: chi è associato o ha conferito mandato per la gestione del proprio repertorio è tenuto a depositare (online o in cartaceo) le proprie opere destinate alla pubblicazione; questo deposito è una prova di tempo legalmente certa sulla paternità della propria canzone. Essendo infatti la SIAE un ente pubblico economico a base associativa le sono riconosciuti alcuni compiti di pubblica utilità, tra cui questo.
- Servizi di marcatura temporale, c.d. time stamping: è un procedimento informatico che consente di associare data e ora a un file in modo legalmente certo e valido. La procedura è immediata, richiede pochi minuti per essere effettuata e data la diffusione di diversi servizi online il costo è irrisorio. È consigliabile accertarsi che il servizio sia certificato da un’autorità pubblica e per quali territori.
- Blockchain: è una tecnologia che abbiamo visto diffondersi negli ultimi anni costituita da un registro digitale che include numerose voci raggruppate in blocchi, concatenati tra loro in ordine cronologico, la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. È quindi utilizzabile ogni qualvolta si voglia dare una data certa ad un’opera e viene in aiuto di quelle società di gestione collettiva il cui deposito non ha gli stessi effetti di quello in SIAE.
- Deposito Opere Inedite di SIAE: lo scriviamo per completezza, anche se è uno strumento poco utilizzato nella prassi. Da non confondere col deposito al punto 1, il Deposito Opere Inedite di SIAE è un servizio aperto a tutti (iscritti e non) con cui l’autore può, previo pagamento di un prezzo, ottenere una prova dell’esistenza dell’opera al momento dell’operazione di deposito. Attenzione: il deposito dura 5 anni (è rinnovabile senza limiti) e non comporta alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore, né la tutela economica da parte di SIAE.
Dopo aver visto i sistemi più diffusi, sfatiamo anche qualche mito. Ad esempio, inviare a sé stessi una raccomandata con dentro un CD o una chiavetta USB oppure un’e-mail non sono stati ritenuti dai giudici metodi sicuri. Anche la data del caricamento (pubblicazione) di un brano su una piattaforma digitale (ad es. YouTube o Spotify) è uno strumento ritenuto dalla giurisprudenza poco attendibile, quindi evitatelo.
In conclusione, per quanto al momento della creazione di una canzone vengano riconosciuti all’autore tutti i diritti previsti per legge, per dormire sonni tranquilli è consigliabile procurarsi una prova di tempo legalmente certa sulla paternità della propria opera prima di diffonderla.
Avv. Emanuela Teodora Russo – Note Legali Aps
Note Legali è un’associazione di promozione sociale nata per tutelare e migliorare la professione del musicista. Con 18 anni di attività e più di 5000 associati nello storico, Note Legali è ad oggi la più rappresentativa associazione di categoria del settore musicale in Italia, che unisce musicisti di ogni estrazione e livello professionale, offrendo ai propri associati un punto fermo di ascolto e numerose iniziative utili per tutelare al meglio la propria attività musicale.
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Qui l'intervista video di Rockol al fondatore di Note Legali, Andrea Marco Ricci.
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