C'è un modo per tutelare il nome della mia band?

Risponde Note Legali, l’Associazione di Promozione Sociale per la tutela del musicista

Come diceva il vecchio spot di una nota marca di rum: “claro que sí!” …occhio però ai possibili rischi.

Anzitutto, facciamo una premessa: ciò che la legge – ove sussistano determinati requisiti – può offrire al titolare di diritti su un marchio è un diritto di esclusiva, cioè il diritto di escludere gli altri dall’utilizzo non autorizzato (salvo poche eccezioni) del proprio marchio.

Nella prassi esistono diverse tipologie di marchi quali marchi denominativi, marchi figurativi, marchi di colore, ecc. Ciò che interessa maggiormente a noi musicisti sono i marchi denominativi e figurativi, e cioè quei marchi che rispettivamente consistono in una o più parole e in una o più figure combinate tra loro. Se ci pensate, in alcuni casi, questi marchi diventano un vero e proprio asset aziendale per lo sviluppo del business di un progetto musicale (chi non ha mai visto nella propria vita un gadget riportante la denominazione “Iron Maiden” o la bocca con la linguaccia dei Rolling Stones?).

Passando ai requisiti, al pari degli altri marchi, il nome della band o lo pseudonimo o nome d’arte utilizzato per il nostro progetto artistico può essere tutelato dalla legge solo nel caso in cui esso sia lecito. Tale requisito viene rispettato nel momento in cui il marchio non contiene denominazioni o figure che siano contrari alla legge o al buon costume, altri segni protetti da convenzioni internazionali (ad es. una bandiera nazionale) o elementi che siano in grado di ingannare il pubblico.

Altro requisito essenziale affinché il marchio possa essere godere di una tutela è quello della capacità distintiva. Per capirci, un marchio non è dotato di capacità distintiva quando consiste esclusivamente in segni di uso comune (ad es. “extra”, “super”, ecc.), una denominazione generica o nell’indicazione descrittiva del prodotto/servizio a cui si riferisce (pensate ad es. al marchio “band” per gruppi musicali o al marchio “cantante” per un artista interprete).

Il requisito che però solitamente genera più grattacapi è quello della novità. Più nello specifico, un marchio può essere tutelato solo se non è identico o simile ad altri marchi già utilizzati per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini. È bene precisare che il giudizio sui concetti di identicità e affinità va fatto “caso per caso” ed è essenziale interfacciarsi con un esperto del settore (ad es. un avvocato esperto in diritto della proprietà intellettuale o un consulente marchi) per capire se tale requisito viene rispettato o meno. Il rischio è quello di incappare in una contraffazione di marchio altrui con probabili conseguenze rilevanti sia sul piano civile che su quello penale. Sempre in tema di novità, per completezza, occorre fare un accenno ai marchi notori e cioè a quei marchi che per la notorietà e l’immediata riconoscibilità da parte del pubblico (derivante – tra gli altri – dalla diffusione dei prodotti/servizi e dagli investimenti pubblicitari fatti) godono di una tutela extra merceologica, superando quindi il concetto di identicità/affinità coi prodotti e servizi che abbiamo visto in precedenza. In pratica, se ve lo siete chiesti, non potete ad esempio utilizzare la “mela morsicata” del marchio Apple come logo della vostra band a meno che non abbiate voglia di sfidare il team legale dell’azienda di Cupertino.

Da un punto di vista territoriale un marchio può essere tutelato presso un singolo Stato (ad es. solo in Italia per il tramite dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), in tutti i territori appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea (tramite l’EUIPO e cioè l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) o a livello internazionale. Su quest’ultimo occorre fare una precisazione: non esiste un vero e proprio marchio internazionale e cioè valido in tutti gli Stati del mondo; esiste la possibilità (grazie alla Convenzione e al Protocollo di Madrid) di registrare un marchio in più Paesi (ovviamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di ciascuno Stato) attraverso un’unica procedura che snellisce – e non poco – tutta la burocrazia necessaria per ottenere la registrazione nei vari Stati.

In ogni caso, gli step da seguire per registrare un marchio sono diversi e prevedono delle attività da affrontare in maniera molto delicata: occorre dapprima fare un’analisi del marchio per valutare il rispetto dei requisiti di liceità e capacità distintiva, poi sarà necessario effettuare un’approfondita ricerca di anteriorità per verificare il rispetto del requisito di novità, infine occorrerà compilare e depositare con attenzione la domanda di registrazione presso gli uffici competenti.

Chiudiamo questo contributo spendendo qualche parola sul marchio di fatto (non registrato). Il nostro ordinamento attribuisce una tutela al marchio che, pur non essendo registrato, in base all’uso e alla diffusione che ne è stata fatta nel tempo ha acquisito una notorietà qualificata. Con questa espressione si intende quella notorietà (diversa dalla notorietà puramente locale) che si ha nel caso in cui il marchio acquisisce una capacità distintiva e cioè è idoneo a collegare il prodotto/servizio al suo titolare. Provare però che un marchio di fatto ha acquisito una notorietà qualificata è un’impresa tutt’altro che facile. Va da sé che, nel caso in cui vogliate tutelare il vostro marchio, la strada della registrazione è senz’altro quella più “sicura” da intraprendere.

 

Avv. Gianmaria Le Metre - Aps

 

Note Legali è un’associazione di promozione sociale nata per tutelare e migliorare la professione del musicista. Con 18 anni di attività e più di 5000 associati nello storico, Note Legali è ad oggi la più rappresentativa associazione di categoria del settore musicale in Italia, che unisce musicisti di ogni estrazione e livello professionale, offrendo ai propri associati un punto fermo di ascolto e numerose iniziative utili per tutelare al meglio la propria attività musicale.

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